Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
L'art. 7 della Costituzione Italiana interviene sul rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica, riconoscendo alla Chiesa una posizione differente dalle altre confessioni religiose. Conferma la validità dei Patti Lateranensi del 1929 e ribadisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa devono essere regolati da intese concordate.
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
L'art. 8 riconosce la libertà di tutte le confessioni ponendo il limite del rispetto delle leggi e prevedendo intese con le relative rappresentanze. Secondo alcuni commentatori c'è ancora una disparità di trattamento tra la Chiesa cattolica e le altre confessioni.
Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
L'articolo 19 della Costituzione Italiana riconosce la libertà religiosa dei cittadini ma non fa espliciti riferimenti alla libertà di coscienza e alla libertà di cambiare religione.
Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
L’art. 20 ribadisce le garanzie espresse dall’art.19 e spiega che non possono essere introdotti trattamenti discriminatori verso le associazioni e gli enti religiosi.
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