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24 gennaio 2023

Costituzione e religione

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'articolo 3 della Costituzione italiana stabilisce i principi di uguaglianza formale e sostanziale. Affida allo Stato il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" (ossia ridurre le disuguaglianze tra i cittadini). L'uguaglianza è intesa come "pari dignità sociale" per ogni persona, ottenuta escludendo ogni forma di discriminazione (si consideri che l'Italia usciva da due decenni di dittatura fascista).

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

L'art. 7 della Costituzione Italiana interviene sul rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica, riconoscendo alla Chiesa una posizione differente dalle altre confessioni religiose. Conferma la validità dei Patti Lateranensi del 1929 e ribadisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa devono essere regolati da intese concordate.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

L'art. 8 riconosce la libertà di tutte le confessioni ponendo il limite del rispetto delle leggi e prevedendo intese con le relative rappresentanze. Secondo alcuni commentatori c'è ancora una disparità di trattamento tra la Chiesa cattolica e le altre confessioni.

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

L'articolo 19 della Costituzione Italiana riconosce la libertà religiosa dei cittadini ma non fa espliciti riferimenti alla libertà di coscienza e alla libertà di cambiare religione. 

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

L’art. 20 ribadisce le garanzie espresse dall’art.19 e spiega che non possono essere introdotti trattamenti discriminatori verso le associazioni e gli enti religiosi.


20 maggio 2019

Oltre i principi fondamentali

Dopo aver letto e discusso dei Principi fondamentali della Costituzione potrà essere utile esaminare almeno alcuni degli articoli più significativi.
Ad esempio:
  • L'articolo 138, che è quello che caratterizza la nostra costituzione come una costituzione rigida.
  • L'articolo 33, che sancisce la libertà dell'insegnamento.
  • L'articolo 36, che parla di lavoro, di retribuzione e di riposo.
  • L'articolo 53, che parla di tasse e proporzionalità.
  • L'articolo 67, che parla del rapporto tra parlamentari e nazione.
  • L'articolo 13, che si occupa di libertà personale
  • L'articolo 21, che riguarda il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
  • Tutto il Titolo I della Parte prima, dedicato ai rapporti civili.

9 settembre 2015

Statuto Albertino (4 marzo 1848)

Carlo Alberto
Carlo Alberto di Savoia

Lo Statuto fondamentale del Regno di Sardegna, noto come Statuto Albertino dal nome del re che lo promulgò, Carlo Alberto di Savoia, fu lo statuto adottato dal Regno di Sardegna il 4 marzo 1848.
Si tratta di una costituzione ottriata, ovvero concessa "spontaneamente" dal monarca ("Con lealtà di Re, con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi"). Nel preambolo, che introduce il testo della legge, viene definito la "legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia".
Di seguito solo alcuni estratti che dovrebbero comunque consentire di comprendere lo spirito dello Statuto (Qualora non bastasse, ecco il link per la versione integrale: http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Regno_-_Statuto_albertino).
Art. 1.
La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. [...]

Art. 3.
Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati.

Art. 4.
La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5.
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri [...]

Art. 6.
Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i Decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle Leggi [...]

Art. 8.
Il Re può far grazia e commutare le pene. [...]

Art. 22.
Il Re, salendo al Trono, presta, in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto. [...]

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24.
Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25.
Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26.
La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27.
Il domicilio è inviolabile, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28.
La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

Art. 29.
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.
Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. [...]

DEL SENATO

Art. 33.
Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;
2° Il presidente della Camera dei deputati;
3° I deputati dopo tre legislature e sei anni d’esercizio;
4° I ministri di Stato;
5° I ministri segretari di Stato; [...]
20° Coloro che con servizio e meriti eminenti, avranno illustrata la patria;
21° Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d’imposizione diretta, in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34.
I Principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente.
Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.
La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla Legge.

Art. 40.
Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41.
I Deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti. [...]

Art. 45.
Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. [...]

DEI MINISTRI

Art. 65.
Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 67.
[...] Le Leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

DELL’ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68.
La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce.

[...]

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 81.
Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

[...]

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

19 aprile 2015

Il secondo dopoguerra in Italia

Alcuni brevi filmati utili per riepilogare gli aspetti più rilevanti.

  • La nascita della repubblica (3:58) - utile per fare il punto e ripassare, vengono riepilogati i momenti più importanti della storia d'Italia dalla fine della guerra ai governi De Gasperi e al piano Marshall.

nascita repubblica italiana


Il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, firma la costituzione


Tutti i video sono disponibili su YouTube.

19 ottobre 2013

La Costituzione e l'articolo 138

La Costituzione è l'insieme delle leggi fondamentali che regolano l'organizzazione e la struttura di uno Stato. L'articolo 138 è quello che consente alla Costituzione di esistere.

La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente, eletta dal popolo italiano dopo un ventennio di dittatura, è stata promulgata  dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 ed è, almeno in linea teorica, tuttora in vigore.

La Costituzione italiana è una costituzione rigida (può essere modificata solo dopo due successive deliberazioni delle Camere, a intervallo non minore di tre mesi... dura lex sed lex). Una caratteristica importante della Costituzione è che tutte le altre leggi dovrebbero conformarsi ad essa e non contraddirne lo spirito.

Per esempio l'articolo 138 della Costituzione italiana recita:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Si tratta di un articolo di estrema importanza poiché caratterizza la nostra Costituzione come costituzione rigida: apparve corretto che ogni eventuale modifica della Costituzione fosse il risultato di un procedimento serio e complesso. All'opposto della costituzione rigida si trova la costituzione flessibile, quella che può essere modificata da una legge ordinaria. Rientrava in quest'ultimo gruppo, ad esempio, lo Statuto albertino.

Ci basta la considerazione che i membri dell'Assemblea ben sapevano cos'era successo negli anni precedenti allo Statuto ed un semplice 2+2. Con questo articolo si volle evitare che la Costituzione della Repubblica potesse essere stravolta da leggi ordinarie, la sorte subita dallo Statuto albertino durante la dittatura di Mussolini con le cosiddette leggi fascistissime.

Aggiungo alcune brevi riflessioni (per i bimbi più grandi) dedicate alla proposta di modifica dell'articolo 138 della nostra Costituzione:

25 maggio 2013

La Costituzione e l'articolo 33

La Costituzione è l'insieme delle leggi fondamentali che regolano l'organizzazione e la struttura di uno Stato.

La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente, eletta dal popolo italiano dopo un ventennio di dittatura, è stata promulgata  dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 ed è, almeno in linea teorica, tuttora in vigore.

La Costituzione italiana è una costituzione rigida (può essere modificata solo dopo due successive deliberazioni delle Camere, a intervallo non minore di tre mesi... dura lex sed lex). Una caratteristica importante della Costituzione è che tutte le altre leggi dovrebbero conformarsi ad essa e non contraddirne lo spirito.

Per esempio l'articolo 33 della Costituzione italiana recita:
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

L'articolo sancisce la libertà delle attività artistiche, della ricerca scientifica e dell'insegnamento (libertà da condizionamenti religiosi o politici: si ricordi che l'esperienza da cui si usciva era quella di un regime che aveva prodotto le leggi razziali e il Manifesto della razza e permeava di propaganda anche la vita scolastica dei più giovani).

È libera anche l'istruzione ed è infatti lecito che enti e privati istituiscano le loro scuole (anche di ispirazione religiosa, ad esempio scuole cattoliche o musulmane o geoviste) ma queste scuole non-statali devono essere gestite "senza oneri per lo Stato" (ad onor del vero alcuni sostengono che "senza oneri per lo Stato" non significhi "senza oneri per lo Stato").

Ovviamente anche queste scuole non-statali sono tenute a rispettare alcune regole, in cambio il trattamento riservato ai loro alunni deve avere valore analogo a quello degli studenti delle scuole statali (questo significa che anche la frequenza a queste scuole è ritenuta valida quanto la frequenza alle scuole statali).

In alcuni casi, ad esempio alla fine della III media, gli studenti devono superare un esame.

Infine, le università e le accademie sono libere di stabilire i propri regolamenti purché questi non siano in contrasto con le leggi dello Stato.

Piero Calamandrei, che fu membro dell'Assemblea Costituente in rappresentanza del Partito d'Azione (di ispirazione mazziniana), pronunciò un discorso divenuto molto celebre che può aiutare a meglio comprendere lo spirito di questo e degli altri articoli dedicati alla scuola statale.
Vedete, noi dobbiamo prima di tutto mettere l’accento su quel comma dell’art. 33 della Costituzione che dice così: “La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. Dunque, per questo comma […] lo Stato ha in materia scolastica, prima di tutto una funzione normativa. Lo Stato deve porre la legislazione scolastica nei suoi principi generali. Poi, immediatamente, lo Stato ha una funzione di realizzazione [...].

La scuola è aperta a tutti. Lo Stato deve quindi costituire scuole ottime per ospitare tutti. Questo è scritto nell’art. 33 della Costituzione. La scuola di Stato, la scuola democratica, è una scuola che ha un carattere unitario, è la scuola di tutti, crea cittadini, non crea né cattolici, né protestanti, né marxisti. La scuola è l’espressione di un altro articolo della Costituzione: dell’art. 3: “Tutti i cittadini hanno parità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”. E l’art. 151: “Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Di questi due articoli deve essere strumento la scuola di Stato, strumento di questa eguaglianza civica, di questo rispetto per le libertà di tutte le fedi e di tutte le opinioni [...].

Ci siano pure scuole di partito o scuole di chiesa. Ma lo Stato le deve sorvegliare, le deve regolare; le deve tenere nei loro limiti e deve riuscire a far meglio di loro. La scuola di Stato, insomma, deve essere una garanzia, perché non si scivoli in quello che sarebbe la fine della scuola e forse la fine della democrazia e della libertà, cioè nella scuola di partito. Come si fa a istituire in un paese la scuola di partito? Si può fare in due modi. Uno è quello del totalitarismo aperto, confessato. Lo abbiamo esperimentato, ahimè [...]. Ma c’è un’altra forma per arrivare a trasformare la scuola di Stato in scuola di partito o di setta [...]. [Il  partito al potere] Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. [...]

Per prevedere questo pericolo, non ci voleva molta furberia. Durante la Costituente, a prevenirlo nell’art. 33 della Costituzione fu messa questa disposizione: “Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza onere per lo Stato”.

5 marzo 2013

La costituzione e l'articolo 67

Come detto più volte la Costituzione è l'insieme delle leggi fondamentali che regolano l'organizzazione e la struttura di uno Stato.

La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente, eletta dal popolo italiano dopo un ventennio di dittatura, è stata promulgata  dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 ed è, almeno in linea teorica, tuttora in vigore.

Ultimamente si è sentito parlare parecchio dell'articolo 67, che recita:
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Questo significa che il parlamentare eletto non ha alcun dovere né verso i propri elettori né vero il proprio partito. Come avviene in quasi tutte le democrazie rappresentative, il parlamentare viene messo nelle condizioni di poter rappresentare l'intera Nazione (l'insieme dei cittadini) e non solo il sottoinsieme dei suoi elettori. Il perseguire un interesse particolaristico, come potrà apparire anche eccessivamente ovvio, impedirebbe al parlamentare di agire perseguendo liberamente l'interesse comune.

All'opposto di questa situazione è il mandato imperativo in cui un eletto può venire revocato qualora non rispetti il vincolo con la sua parte politica.

28 febbraio 2013

La costituzione e l'articolo 36

La Costituzione è l'insieme delle leggi fondamentali che regolano l'organizzazione e la struttura di uno Stato.

La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente, eletta dal popolo italiano dopo un ventennio di dittatura, è stata promulgata  dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 ed è, almeno in linea teorica, tuttora in vigore.

La Costituzione italiana è una costituzione rigida (può essere modificata solo dopo due successive deliberazioni delle Camere, a intervallo non minore di tre mesi... dura lex sed lex). Una caratteristica importante della Costituzione è che tutte le altre leggi dovrebbero conformarsi ad essa e non contraddirne lo spirito.

Per esempio l'articolo 36 della Costituzione italiana recita:
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Quindi la Costituzione dice che abbiamo diritto a ferie retribuite, al riposo settimanale e ad un salario adeguato ad assicurare un'esistenza dignitosa a noi ed alla nostra famiglia. Questi diritti, insieme ai nostri doveri, sono riportati nei contratti collettivi nazionali, che nascono da accordi tra le parti (i sindacati, che avrebbero l'obiettivo di tutelare gli interessi dei lavoratori, e le associazioni degli imprenditori). La durata massima della giornata lavorativa è pari a 8 ore di lavoro al giorno e 48 ore settimanali.

9 febbraio 2013

Costituzione - Articolo 1

L'articolo 1 della Costituzione della Repubblica italiana con breve chiosa esplicativa.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Cosa c'è da dire? Il 2 giugno del 1946 i cittadini italiani si espressero a favore della repubblica, forma di governo in cui la sovranità appartiene al popolo. La repubblica è democratica, ossia non oligarchica (oligarchia è una forma di governo in cui governano "pochi", ad esempio solo chi possiede determinati requisiti). Il concetto di sovranità popolare cresce con l'illuminismo e in particolare con Rousseau e indica che è il popolo ad essere sovrano e ad esercitare il potere supremo. Questo potere non è però assoluto ma deve essere esercitato entro i limiti dello stato di diritto e nei modi previsti. Dal momento che la nostra è una democrazia rappresentativa, il popolo esercita questo potere indirettamente eleggendo i propri rappresentanti (in parlamento e negli enti territoriali) e direttamente attraverso i referendum. Parte essenziale dell'articolo è rappresentata dall'esposizione del principio lavorista che riconosce il lavoro come valore sociale e base (fondata su) della vita sociale. Giova ricordare che le forze di sinistra che presero parte alla costituente proposero la dicitura "una repubblica di lavoratori" che fu però bocciata perché si ritenne che ciò potesse far credere che il potere apparteneva alla classe lavoratrice.

Il testo Lettera a una professoressa della Scuola di Barbiana cita in più occasioni la Costituzione. Il momento che mi piace di più, perché ha l'icasticità di una vangata sulla faccia,  è questo:
Una volta la mamma di Giampiero le disse: “Eppure mi pare che il bambino da che va al doposcuola comunale sia migliorato tanto. La sera a casa lo vedo leggere”. “Leggere? Sa cosa legge? La COSTITUZIONE! L’anno scorso aveva per il  capo le ragazzine, quest’anno la Costituzione”. Quella povera donna pensò che fosse un libro sporco. La sera voleva far cazzottare Giampiero dal suo babbo.
Oggi la costituzione si è ritagliata una suo spazio a scuola. In compenso sembra sempre più un testo scritto da qualche anima nobile per un film completamente diverso da quello che stanno proiettando.

Per esempio... fondata sul lavoro. Riporto le recenti osservazioni di Gustavo Zagrebelsky:
La Costituzione pone il lavoro a fondamento, come principio di ciò che segue e ne dipende: dal lavoro, le politiche economiche; dalle politiche economiche, l'economia. Oggi, assistiamo a un mondo che, rispetto a questa sequenza, è rovesciato: dall'economia dipendono le politiche economiche; da queste i diritti e i doveri del lavoro. Dicendo "dipendere" non s'intenda necessariamente determinare, ma condizionare, almeno, questo sì. Ora, il senso del condizionamento o, come si dice, delle compatibilità è certamente rovesciato. Il lavoro è il risultato passivo di fattori diversi, con i quali deve risultare compatibile. Non sono questi altri fattori a dover dimostrare la loro compatibilità col lavoro. Il lavoro, da "principale", è diventato "conseguenziale". Su questa constatazione, credo non ci sia bisogno di spendere parola. La Repubblica, possiamo dirla, senza mentire, "fondata" sul lavoro?

31 dicembre 2012

La Costituzione e l'articolo 53

La Costituzione è l'insieme delle leggi fondamentali che regolano l'organizzazione e la struttura di uno Stato.

La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente, eletta dal popolo italiano dopo un ventennio di dittatura, è stata promulgata  dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 ed è, almeno in linea teorica, tuttora in vigore.

La Costituzione italiana è una costituzione rigida (può essere modificata solo dopo due successive deliberazioni delle Camere, a intervallo non minore di tre mesi... dura lex sed lex). Una caratteristica importante della Costituzione è che tutte le altre leggi dovrebbero conformarsi ad essa e non contraddirne lo spirito. Ad esempio l'articolo 53, Il pagamento dei tributi, recita:
Tutti sono tenuti a concorrere alla spese pubbliche in ragione della loro capacità contribuiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Ciò significa che tutti debbono pagare le tasse e che ad ogni contribuente debbono essere imposti oneri fiscali in misura proporzionale alla capacità contributiva del contribuente. Le leggi e gli atti aventi forza di legge in materia tributaria dovrebbero, almeno in linea teorica, rispettare questo principio.

16 febbraio 2012

Breve introduzione alla Costituzione


La Costituzione è la legge fondamentale, superiore a ogni altra legge e fondamento di ogni altra legge, che definisce i diritti e i doveri dei cittadini e l’ordinamento dello stato.


La prima Costituzione del Regno d'Italia è lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto il 4 marzo del 1848. Dopo il ventennio fascista e la liberazione dall'occupazione tedesca gli italiani si pronunciarono a favore della Repubblica. L'Assemblea costituente approvò la Costituzione il 22 dicembre 1947. Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato, la promulgò il 27 dicembre 1947.

La Costituzione della Repubblica Italiana entrò ufficialmente in vigore il 1° gennaio 1948.

La costituzione è composta da 139 articoli (ma sono stati abrogati gli articoli: 115, 124, 128, 129, 130), suddivisi in quattro sezioni:
  • Principi fondamentali (articoli 1-12);
  • Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (articoli 13-54);
  • Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (articoli 55-139);
  • Disposizioni transitorie e finali (articoli I-XVIII).
È caratterizzata dall'essere una costituzione scritta, rigida (cioè non modificabile da una legge ordinaria), lunga, votata, compromissoria (frutto di un compromesso tra le varie parti che presero parte ai lavori della costituente), democratica e programmatica.

23 ottobre 2011

Costituzione della Repubblica romana (1849)

La Repubblica romana ebbe vita breve, dal 9 febbraio al 3 luglio 1849.
Fu però un'esperienza importante che vide l'incontro di personalità di spicco del risorgimento italiano. Ad esempio:

  • Del triumvirato che assunse il potere faceva parte anche Giuseppe Mazzini (insieme con Saffi e Armellini).

  • Fra i rappresentanti del popolo c'era Giuseppe Garibaldi.

  • Goffredo Mameli (famoso per le parole dell'inno nazionale che tutti amano cantare o fingere di cantare) morì il 6 luglio del 1849 in seguito ad una ferita che si procurò durante la difesa della Repubblica Romana.

  • A difendere la Repubblica Romana c'era anche la più famosa tra le eroine del risorgimento: Anita Garibaldi.

La sorte della Costituzione della Repubblica romana fu molto diversa da quella del poco più anziano Statuto albertino. Infatti fu promulgata il 3 luglio 1849, quando i francesi stavano per occupare la capitale, e non è mai entrata in vigore.

Tipica espressione degli ideali democratici ha qualche punto di contatto con i modelli liberal-moderati, ma se ne differenzia radicalmente nei Princìpi fondamentali, ispirati agli ideali di uguaglianza e di sovranità popolare, oltre che nella prescrizione del suffragio universale e nel maggior peso attribuito al potere legislativo. In questo senso rappresenta senz'altro il punto più alto toccato dal risorgimento italiano.

Di seguito alcuni degli articoli più significativi.
***

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849


La «Costituzione della Repubblica romana»

Princìpi fondamentali

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica.

II. Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.

VII. Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.



Art. 3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.

Art. 4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice.

Art. 5. Le pene di morte e di confisca sono proscritte [eliminate, vietate].

Art. 6. Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Art. 7. La manifestazione del pensiero è libera: la legge punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.

Art. 8. L’insegnamento è libero.

Art. 16. L’Assemblea è costituita da’ rappresentanti del popolo. [uno dei rappresentanti del popolo fu Giuseppe Garibaldi]

Art. 17. Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile.

Art. 20. I comizi generali si radunano ogni tre anni, nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

Art. 29. L’Assemblea ha il potere legislativo. Decide della pace, della guerra e dei trattati.

Il testo completo è disponibile su Liber Liber: Costituzione della Repubblica Romana, 1849